Art. 7.
(Ricercatori extracomunitari e permesso di ricerca).

      1. Il personale extracomunitario, che documenti il proprio impiego in attività di ricerca tecnico-scientifica può essere iscritto all'albo dei ricercatori di cui all'articolo 2 senza alcuna restrizione derivante dalla normativa vigente in materia di lavoro degli immigrati. Durante la permanenza nel territorio italiano il personale extracomunitario usufruisce di un permesso per la ricerca.